La legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato la detrazione fiscale al 65% per un altro anno. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%, la stessa prevista per le ristrutturazioni. Tali agevolazioni, quindi saranno prorogate per tutto il 2015 e sempre con una detrazione pari rispettivamente al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni. Tetti di spese previsti nell’agevolazione fiscale

  • Il tetto spesa Ecobonus 2015, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
  • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro.

A chi spetta detrazione fiscale al 65 2015 efficienza energetica edifici?

La detrazione Ecobonus 65% 2015 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:

  • Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
  • Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
  • Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
  • Associazioni tra professionisti
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.

Per quali spese e interventi spetta l’agevolazione fiscale?

  • Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2015. Per le spese Ecobonus effettuate fino al 5 giugno 2012
  • al contribuente spetta una detrazione pari al 55%. A partire dal 1° gennaio 2016 o dal 1° luglio 2017 nel caso di interventi riguardanti interventi sui condomini, si applicherà la detrazione ordinaria.

Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008

  • per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
  • Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.

Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?

  • L’Ecobonus 2015 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
  • La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
  • La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

Quali documenti servono?Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:

  1. Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
  2. Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
  3. Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
  • Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
  • Documenti Ecobonus 2015 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
  •  Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
  • Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
  • Asseverazione del tecnico abilitato.
  • Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
  • Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
  • Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
  • Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
  • Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.
Share with your friends: