Russo Alluminio http://www.russo-alluminio.it Fri, 09 Jun 2023 16:03:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.21 Ecobonus 2019 http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2019/ http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2019/#respond Tue, 19 Feb 2019 18:16:56 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1947 Approvata la legge di Bilancio 2019 contenente la proroga provvedimenti fino a fine dicembre 2019. Il Governo Italiano con il nuovo Disegno di Bilancio ha riconfermato le agevolazioni anche per l’anno 2019, aventi come obbiettivo la riqualificazione energetica delle abitazioni. L’Ecobonus 2019 racchiude una serie di provvedimenti che rendono meno onerosi i costi da sostenere per effettuare lavori ed opere nell’abitazione che abbiano come obbiettivo finale una migliore efficienza energetica. L’elemento importante è che a poter godere di questi benefici fiscali è sia il proprietario dell’immobile che l’affittuario o usufruttuario dell’abitazione.

Ecobonus 2019: aliquota 50%

A partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, sarà possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi con aliquota 50% i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di €30.000

Ecobonus 2019: condomini

Le spese relative ad interventi effettuati nell’ambito di un condominio prevedono invece detrazioni più elevate, confermate anche per l’anno solare 2019, ovvero:

  • fino al 70%, se le opere registreranno una incidenza più elevata del 25% della superficie totale disperdente lorda dell’immobile
  • fino al 75%, se le opere saranno finalizzate a ottimizzare le prestazioni energetiche invernali ed estive.

Ecobonus 2019: importo massimo detraibile

Approvata la legge di Bilancio 2019 contenente la proroga provvedimenti fino a fine dicembre 2019. Il Governo Italiano con il nuovo Disegno di Bilancio ha riconfermato le agevolazioni anche per l’anno 2019, aventi come obbiettivo la riqualificazione energetica delle abitazioni. L’Ecobonus 2019 racchiude una serie di provvedimenti che rendono meno onerosi i costi da sostenere per effettuare lavori ed opere nell’abitazione che abbiano come obbiettivo finale una migliore efficienza energetica. L’elemento importante è che a poter godere di questi benefici fiscali è sia il proprietario dell’immobile che l’affittuario o usufruttuario dell’abitazione.

Ecobonus 2019: aliquota 50%

A partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, sarà possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi con aliquota 50% i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di €30.000
    • Ecobonus 2019: condomini

      Le spese relative ad interventi effettuati nell’ambito di un condominio prevedono invece detrazioni più elevate, confermate anche per l’anno solare 2019, ovvero:

      • fino al 70%, se le opere registreranno una incidenza più elevata del 25% della superficie totale disperdente lorda dell’immobile.
      • fino al 75%, se le opere saranno finalizzate a ottimizzare le prestazioni energetiche invernali ed estive.

      Ecobonus 2019: importo massimo detraibile

      Confermati anche gli importi massimi detraibili in base alla tipologia dell’intervento effettuato, ovvero:

      • per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: €30.000
      • per interventi di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti: €60.000
      • per opere di riqualificazione energetica globale: €100.000
      • installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda, sia per usi domestici che industriali; per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università : €60.000

      Ecobonus 2019: documentazione

      Per essere ammessi al beneficio fiscale, è importante prestare la massima attenzione alla documentazione necessaria, da richiedere all’azienda che esegue i lavori e da conservare con cura.
      Per quanto riguarda la modalità per i pagamenti utili ad usufruire delle detrazioni, esiste una distinzione:

      • chi non è titolare di reddito di impresa deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, cosiddetto parlante;
      • chi è titolare di reddito di impresa è esonerato dall’obbligo di pagamento mediante bonifico parlante. In questo caso, dovrà fornire altro tipo di documentazione idonea, come ricevuta del pagamento con bancomat o carta di credito.
      In ogni caso, qualunque sia il metodo di pagamento, devono risultare chiare le seguenti informazioni:
      • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
      • codice fiscale del beneficiario della detrazione
      • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
      • il numero e la data della fattura, importante novità dell’Ecobonus 2019

      ]]> http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2019/feed/ 0 Ecobonus 2018: tutto ciò che c’è da sapere http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2018-tutto-cio-che-ce-da-sapere/ http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2018-tutto-cio-che-ce-da-sapere/#respond Mon, 09 Apr 2018 15:15:25 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1915 Legge di Bilancio 2018, le novità sull’ ECOBONUS 2018

      La legge di Bilancio 2018 ha riconfermato per tutto l’anno in corso la detrazione per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma ci sono delle novità.
      Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

      • interventi relativi alla sostituzione di finestre;
      • schermature solari;
      • caldaie a biomassa;
      • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

      Resta confermata al 65% l’aliquota per:

      • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
      • pompe di calore;
      • sistemi di building automation;
      • collettori solari per produzione di acqua calda;
      • scaldacqua a pompa di calore;
      • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
      • generatori d’aria a condensazione;
      • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

      Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

      • gli interventi di tipo condominiale;
      • le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

      Limiti di spesa

      Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’Ecobonus è così ripartito:

      • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
      • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio, ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi;
      • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
      • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
      • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti: senza limiti.

      Chi può richiedere la detrazione per risparmio energetico?

      L’Ecobonus è una detrazione rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di i mpresa, cherisultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica. Soggetti ammessi alla detrazione Irpef o Ires per interventi di riqualificazione e risparmio energetico sono:

    • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
    • le associazioni tra professionisti;
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
    • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
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      http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2018-tutto-cio-che-ce-da-sapere/feed/ 0
      Piano nazionale Industria 4.0 http://www.russo-alluminio.it/piano-nazionale-industria-4-0/ http://www.russo-alluminio.it/piano-nazionale-industria-4-0/#respond Sat, 27 May 2017 16:52:54 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1908 La quarta rivoluzione industriale

      L’espressione Industria 4.0 è collegata alla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”. Resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo, questa nuova rivoluzione industriale si associa a un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

      Industria 4.0 richiede soluzioni tecnologiche per:

      • ottimizzare i processi produttivi;
      • supportare i processi di automazione industriale;
      • favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche;
      • avanzate di pianificazione distribuita, gestione integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi.

      I nuovi processi produttivi si basano in particolare su:

      • tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali;
      • meccatronica;
      • robotica;
      • utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione;
      • sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.

       

      Il piano nazionale

      I principali paesi industrializzati si sono già attivati a supporto dei settori industriali nazionali in modo da cogliere appieno quest’opportunità. L’Italia ha sviluppato un “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

      • operare in una logica di neutralità tecnologica;
      • intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali;
      • agire su fattori abilitanti.

      Le direttrici strategiche sono quattro:

      • Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
      • Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali;
      • Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc;
      • Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

      Super e iper-ammortamento

      A cosa serve?

      Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

      Quali vantaggi offre?

      • Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing;
      • Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’ iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

      Il beneficio è cumulabile con:

      • Nuova Sabatini;
      • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;
      • Patent Box;
      • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
      • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative;
      • Fondo Centrale di Garanzia.

      A chi si rivolge?

      Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

      Come si accede?

      Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

       

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      Ecobonus 2017: detrazione fiscale 65% come funziona e per quali spese? http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2017-detrazione-fiscale-65-come-funziona-e-per-quali-spese/ http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2017-detrazione-fiscale-65-come-funziona-e-per-quali-spese/#respond Tue, 20 Dec 2016 19:15:34 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1888 Ecobonus 2017: la Legge di Stabilità 2017 ha riconfermato il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno e apportato importanti novità. Per cui fino al 31 dicembre 2017, i contribuenti, possono continuare a fruire della detrazione Irpef o Ires Ecobonus al 65%. Di seguito troverete tutte le novità introdotte gli interventi di riqualificazione energetica, il tetto di spesa massima consentita dall’agevolazione e come funziona la detrazione, oltre ai tipi di intervento ammessi all’Ecobonus per aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni.

      Legge di stabilità 2017

      Ecobonus Confermati con la Legge di Stabilità 2017 Ecobonus 65% interventi risparmio energetica degli edifici, sismabonus, bonus condomini 2017, la detrazione Irpef 50% per le ristrutturazioni edili, bonus acquisto mobili ed elettrodomestici, quest’ultimi limitati probabilmente alle sole ristrutturazioni iniziate nel 2016 e proseguite nel 2017. La nuova Legge di Bilancio 2017, ha però introdotto altre importantissime novità:

      • Ecobonus 2017 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 se gli interventi di riqualificazione energetica, Ecobonus, vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In questi casi, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al 70%. Se poi nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale, tali da conseguire almeno la media fissata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, allora, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%. Sarà cura dell’ente ENEA, provvedere ai controlli a campione sulle dichiarazioni degli interventi eseguiti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito derivante dall’Ecobonus direttamente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Per maggiori info, leggi bonus condomini 2017.
      • Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta
        pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive spetta una detrazione pari al 50% su 96mila euro di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari
        importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese. A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, la stessa detrazione si applica anche alla zona sismica 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
        Per cui se dai lavori, risulta una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad una classe inferiore di rischil terremoto, la detrazione spetta al 70%. Se invece, i suddetti lavori determinato la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione è pari all’80%. Sismabonus condomini 2017: per una riduzione di 1 classe di rischio spetta uan detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

        Ecobonus 65% 2017 che cos’è e come funziona la detrazione?

        L’Ecobonus 65 2017 è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti. Sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica. La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è stata confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2017 al 65% mantenendo fissi i limiti di spesa entro cui spetta l’agevolazione.
        Il tetto spesa Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

        • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
        • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
        • Installazione di pannelli solari 60.000 euro; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.

        A chi spetta detrazione fiscale al 65% 2017?

        La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:

        • Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
        • Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
        • Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
        • Associazioni tra professionisti.
        • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

        Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi. Vedi anche come funziona il bonus condizionatori 2017. Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili: Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2017. A partire dal 1° luglio 2017 si applicherà la detrazione ordinaria.
        Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?

        • Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
        • Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.
        • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l’acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
        • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro.

        Nell’Ecobonus 2016 sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l’installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.
        Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?
        L’Ecobonus 2017 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica. La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società.
        Ma come funziona la detrazione?
        La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.
        Quali documenti servono?

        Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:

        • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
        • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
        • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato. Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica. Documenti Ecobonus 2017 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità: Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

        Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?

        • Asseverazione del tecnico abilitato.
        • Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
        • Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
        • Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
        • Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
        • Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
        • Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.
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      http://www.russo-alluminio.it/ecobonus-2017-detrazione-fiscale-65-come-funziona-e-per-quali-spese/feed/ 0
      Legge di stabilità 2016 – Detrazioni fiscali del 65% http://www.russo-alluminio.it/legge-di-stabilita-2016-detrazioni-fiscali-del-65/ Fri, 04 Dec 2015 13:49:58 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1745 La legge di stabilità conferma l’applicazione del bonus Irpef del 65% sugli interventi di miglioramento energetico anche per il 2016 . Anche per il 2016 gli italiani che vorranno effettuare interventi di risparmio energetico, come cambiare i vecchi serramenti, mettere nuovi oscuranti o installare delle tende schermanti potranno godere delle detrazioni fiscali del 65%. La formula sarà identica a quella applicata per l’anno 2015, che includeva nell’ecobonus del 65% anche le spese per antisismica, la rimozione dell’amianto e le schermature solari. Oltre a essere prorogati di un anno, gli incentivi vengono anche estesi agli ex Iacp (istituto autonomo case popolari) che potranno usarli per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari.

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      Detrazione fiscale http://www.russo-alluminio.it/detrazione-fiscale/ Fri, 05 Jun 2015 14:16:05 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1619 I sistemi per infissi 3R T.T.—3R WOOD THERMIC —3R 65T.T.—3R WOOD, sviluppati e brevettati dalla  RUSSO ALLUMINIO SRL, rientrano  nelle previsioni della Finanziaria 2007-2010 sulla Certificazione Energetica degli edifici, previsioni che premiano la scelta di prodotti e tecnologie in grado di consentire un notevole risparmio energetico. In questo modo potrete detrarre le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti.

      Chi può accedere alla detrazione?

      • Sia persone fisiche (contribuenti) sia persone giuridiche (aziende, liberi professionisti) che possiedono l’immobile;
      • Parenti e conviventi con il possessore;
      • Detentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà).

      In che cosa consistono i benefici fiscali?

      • 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri
      • Per le aziende sommando 55% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al
      86.4%
      • Ripartita da 5 anni
      • Tetti di detrazione da 30.000 a 100.000 €
      Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l’agevolazione?
      • essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI-IMU)
      • essere riscaldati
      • non sono ammessi ampliamenti e modifiche all’impianto originario nel caso didemolizione e ricostruzione

       

      Requisiti tecnici specifici dell’intervento:

      • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti(e non come nuova installazione);
      • deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

      • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

      Altre opere agevolabili assicurate le condizioni su esposte:
      • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purchè tale sostituzione avvenga contemporaneamente a quella degli infissi. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore di cui sopra.

      Trasmittanza Termica

      La trasmittanza termica  Uw è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa. L’unità di misura della trasmittanza termica è il W/K. Essendo l’obiettivo del risparmio energetico quello di minimizzare l dispersione di calore, è necessario che gli elementi costituenti l’involucro edilizio abbiano valore di trasmittanza termica, così da ridurre la quantità di calore disperso.

      Le zone climatiche e i limiti di trasmittanza termica Uw d’Italia
      In base al DPR 412/93 l’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, denominate con le lettere A,B,C,D,E,F, in funzione del consumo energetico necessario per poter mantenere la temperatura di comfort all’interno dell’edificio che è fissato a 20 °C. Ogni comune appartiene ad una zona climatica, indipendentemente dalla regione di appartenenza. Il parametro utilizzato per  differenziare le sei fasce climatiche, indipendentemente dalla locazione geografica, è il “grado giorno GG”, ossia la somma delle differenze di temperatura nell’arco di un intero anno tra l’interno (assunto convenzionalmente pari a 20°C ) e la temperatura media esterna nell’arco della giornata.
      Di seguito si riporta la tabella dei valori limite della trasmittanza  termica dei serramenti, suddivisa per zone climatiche. La zone A necessita di minore quantità di energia, la zona F di maggiore quantità.

      Le detrazioni del 55% sono ancora valide fino al 31 dicembre 2012, pertanto affrettati a richiedere un preventivo per la sostituzione dei tuoi vecchi infissi, dal nuovo anno la detrazione fiscale si ridurrà al 50% solo fino al 30 giugno 2013
      per poi sparire definitivamente, di seguito puoi leggere uno specchietto informativo sulle scadenze delle detrazioni:
      Fino al 31 dicembre 2012:

      • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa con aliquota di detrazione al 55%
      • Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione del 50% per un valore massimo di detrazione pari a 96000.00 €

      Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:

      •  Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa e diminuzione dell’aliquota di detrazione del 50%
      • Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione al 50% per un valore massimo di detrazione pari a 96000.00 €

      Dal 1° luglio 2013:

      •  Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le detrazioni scompaiono
      •  Interventi di ristrutturazione: le detrazioni, stabilizzate, sopravvivono con aliquota al 36% per un valore massimo di detrazione pari a 48000.00€

      La RUSSO ALLUMINIO SRL con i suoi prodotti 3R T.T.–3R WOOD—3R WOOD THERMIC–3R65 T.T., è in grado di offrirti prodotti di ottima qualità e ad alte prestazioni termiche, per poter ottenere un doppio risparmio: uno derivante dalla detrazione che potrai ottenere e l’altro sulle bollette del riscaldamento!

       

      LE NOVITA INTRODOTTE DAL DL 63/2013
      DA GIUGNO 2013 :
      Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
      La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
      interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
      interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
      l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
      interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

      LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

      La legge di  Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato la detrazione fiscale al 65% per un altro anno. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%, la stessa prevista per le ristrutturazioni. Tali agevolazioni, quindi saranno prorogate per tutto il 2015 e sempre con una detrazione pari rispettivamente al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni.

      Tetti di spese previsti nell’agevolazione fiscale
      Il tetto spesa Ecobonus 2015, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
      Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
      Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro.

      A chi spetta detrazione fiscale al 65  2015 efficienza energetica edifici?
      La detrazione Ecobonus 65% 2015 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:
      Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
      Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
      Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
      Associazioni tra professionisti
      Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
      Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
       
      Per quali spese e interventi spetta l’agevolazione fiscale?
      Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2015. Per le spese Ecobonus effettuate fino al 5 giugno 2012
      al contribuente spetta una detrazione pari al 55%. A partire dal 1° gennaio 2016 o dal 1° luglio 2017 nel caso di interventi riguardanti interventi sui condomini, si applicherà la detrazione ordinaria.
      Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?
      1) Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
      2) Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.

      Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?
      L’Ecobonus 2015 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
      La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
      La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

      Quali documenti servono?
      Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:
      1) Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
      2) Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
      3) Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
      Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
      Documenti Ecobonus 2015 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
      Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
      Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
      Asseverazione del tecnico abilitato.
      Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
      Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
      Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
      Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
      Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
      Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

      La Russo Alluminio s.r.l. con i sistemi brevettati 3R T.T. – 3R WOOD THERMIC 3R 65 T.T. – 3R WOOD, è in grado di offrirti prodotti  di ottima qualità e ad alte prestazioni termiche, per poter ottenere un doppio risparmio: uno derivante dalla detrazione che potrai ottenere e l’altro sulle bollette del riscaldamento!

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      Marcatura CE obbligatoria su infissi e serramenti http://www.russo-alluminio.it/marcatura-ce-obbligatoria-su-infissi-e-serramenti/ Fri, 05 Jun 2015 14:00:35 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1616 Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 309 del 18 dicembre 2009, con la Comunicazione 2009/C 309/01, è stata individuata nel 1° febbraio 2010 la data a partire dalla quale finestre e porte pedonali per esterno saranno soggette (in tutti i
      paesi dell’UE) a marcatura CE obbligatoria, secondo quanto previsto dalla Norma EN UNI 14351-1, che regolamenta le caratteristiche e le prestazioni che tali beni devono garantire per poter beneficiare di detto marchio. Dal 1° Febbraio 2010 solo serramenti con marcatura CE, possono essere immessi legalmente sul mercato. Sono tenuti alla marcatura CE tutti i produttori di serramenti indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dalle quantità prodotte.

      Cosa è la marcatura CE?

      La marcatura CE non è un marchio di Origine.
      La marcatura CE non è un marchio di Qualità.
      La marcatura CE è la dichiarazione di conformità ai livelli minimi prestazionali dichiarati dal produttore del serramento.
      La marcatura CE certifica il supermanto da parte dell’infisso venduto di una serie di test tra cui:

      • resistenza al vento
      • tenuta all’acqua
      • permeabilità all’aria
      • prestazione acustica
      • trasmittanza termica
      • proprietà radiative delle vetrazioni

      Tutti i prodotti devono essere realizzati con materiali non tossici o potezialmente dannosi per la salute.

      La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti. La dichiarazione della conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:

      • prove iniziali di tipo (ITT) che, a seconda dei requisiti, richiedono l’esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento.
      • Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) sotto la responsabilità del Costruttore .

      Molte aziende decidono, invece, di affidarsi al “Cascading”. Il Cascading è una procedura che prevede la cessione a cascata (da qui prende il nome il termine) dei risultati dei test per la Marcatura CE eseguiti da soggetti terzi. Per poter attuare il trasferimento di tali dati, viene stipulato un contratto d’uso tra le parti, ovvero tra il costruttore dei serramenti e chi fornisce i vari componenti (profili, guarnizioni, accessori, ecc.).

      La RUSSO ALLUMINIO SRL  ha effettuato tutti i test e le prove di laboratorio previsti dalla legge per poter ottenere la MARCATURA CE.
      I nostri prodotti  3R T.T.–3R WOOD THERMIC– 3R 65 T.T.– 3R WOOD possiedono tutti i requisiti previsti dalla Marcatura CE.

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      Titoli di efficienza energetica (TEE) http://www.russo-alluminio.it/titoli-di-efficienza-energetica-tee/ Fri, 05 Jun 2015 13:46:40 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1612 Il consiglio Europeo ha lanciato nel 2007 una nuova strategia per promuovere l’efficienza energetica, il cosiddetto “Pacchetto 20-20-20”, che pone come obiettivi da raggiungere nel 2020 la riduzione dei consumi energetici del 20%, la riduzione del 20% della produzione di emissioni di gas ad effetto serra e l’aumento della produzione da fonti rinnovabili del 20%.
      Gli sprechi e le perdite di energia rappresentano il vero giacimento nascosto!
      Fare efficienza energetica non significa solo consumare meno, ma significa adottare sistemi per ottenere uno stesso risultato utilizzando meno energia. Un sistema di incentivazione della riduzione dei consumi di energia che ha portato numerosi benefici è quello del meccanismo dei TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE).

      Che cosa sono i TEE?

      I titoli di efficienza energetica (TEE), altrimenti detti Certificati Bianchi, sono incentivi di carattere economico per l’effettuazione di intervento di risparmio e di efficientamento energetico presso gli utenti e consumatori finali di energia. Nato in Italia con i D.M. 20.07.04 (i decreti gemelli “gas”ed “elettrico”), è oggi uno strumento attivo anche in altri paesi europei. Concorrono al conseguimento entro il 2020 degli obiettivi comunitari 20-20-20.

      Cosa rappresentano i TEE?

      I TEE certificano il risparmio conseguito, espresso in tep (tonnellata equivalente di petrolio), sui consumi di energia elettrica, metano e di altro combustibile. Vale la corrispondenza N.1 TEE= N.1 tep ( tonnellata equivalente di petrolio)

      Quali interventi generano i TEE?

      Sono ottenibili mediante installazione di specifiche tecnologie dettate dalla normativa o effettuazione di interventi che permettono di incrementare l’efficienza energetica. La sostituzione di vecchi serramenti con vetri singoli con nuovi serramenti con doppi vetri, in un edificio avente destinazione d’uso abitazione, ufficio, scuola, commercio, ospedale, è un intervento che genera TEE. Il numero di TEE generato da ogni intervento di sostituzione è in funzione della zona climatica e della destinazione d’uso dell’edificio.

      Per quanto tempo?

      Poichè l’attuazione di intervanti di efficientamento energetico consente l’ottenimento di risparmi nel tempo, anche i relativi TEE vengono generati nel tempo, per un numero di anni in funzione dell’ambito di intervento:
      settore edilizio = 8 anni.

      Il mercato dei TEE

      Da un punto di vista tecnico, i TEE sono titoli di carattere economico/finanziario emessi dall’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas (AEEG) vendibili esclusivamente nell’ambito di uno specifico mercato telematico, gestito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), a cui hanno accesso esclusivamente soggetti accreditati.

      I TEE sono una grande opportunità:
      o generano un extra ricavo altrimenti non ottenibile;
      o sono cumulabili con le detrazioni del 55% e 36%;
      o sono uno strumento commerciale innovativo;
      o possono promuovere investimenti commerciali in altre iniziative o progetti di sviluppo.

      UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL CONSUMATORE E L’AMBIENTE

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      Novità legge di stabilità 2015 http://www.russo-alluminio.it/novita-legge-di-stabilita-2015/ Thu, 04 Jun 2015 13:40:12 +0000 http://www.russo-alluminio.it/?p=1527 La legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato la detrazione fiscale al 65% per un altro anno. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%, la stessa prevista per le ristrutturazioni. Tali agevolazioni, quindi saranno prorogate per tutto il 2015 e sempre con una detrazione pari rispettivamente al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni. Tetti di spese previsti nell’agevolazione fiscale

      • Il tetto spesa Ecobonus 2015, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
      • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
      • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro.

      A chi spetta detrazione fiscale al 65 2015 efficienza energetica edifici?

      La detrazione Ecobonus 65% 2015 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:

      • Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
      • Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
      • Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
      • Associazioni tra professionisti
      • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
      • Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.

      Per quali spese e interventi spetta l’agevolazione fiscale?

      • Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2015. Per le spese Ecobonus effettuate fino al 5 giugno 2012
      • al contribuente spetta una detrazione pari al 55%. A partire dal 1° gennaio 2016 o dal 1° luglio 2017 nel caso di interventi riguardanti interventi sui condomini, si applicherà la detrazione ordinaria.

      Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008

      • per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
      • Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.

      Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?

      • L’Ecobonus 2015 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
      • La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
      • La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

      Quali documenti servono?Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:

      1. Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
      2. Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
      3. Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
      • Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
      • Documenti Ecobonus 2015 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
      •  Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
      • Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
      • Asseverazione del tecnico abilitato.
      • Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
      • Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
      • Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
      • Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
      • Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
      • Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.
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