Ecobonus 2017: la Legge di Stabilità 2017 ha riconfermato il bonus per la riqualificazione energetica per un altro anno e apportato importanti novità. Per cui fino al 31 dicembre 2017, i contribuenti, possono continuare a fruire della detrazione Irpef o Ires Ecobonus al 65%. Di seguito troverete tutte le novità introdotte gli interventi di riqualificazione energetica, il tetto di spesa massima consentita dall’agevolazione e come funziona la detrazione, oltre ai tipi di intervento ammessi all’Ecobonus per aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni.

Legge di stabilità 2017

Ecobonus Confermati con la Legge di Stabilità 2017 Ecobonus 65% interventi risparmio energetica degli edifici, sismabonus, bonus condomini 2017, la detrazione Irpef 50% per le ristrutturazioni edili, bonus acquisto mobili ed elettrodomestici, quest’ultimi limitati probabilmente alle sole ristrutturazioni iniziate nel 2016 e proseguite nel 2017. La nuova Legge di Bilancio 2017, ha però introdotto altre importantissime novità:

  • Ecobonus 2017 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 se gli interventi di riqualificazione energetica, Ecobonus, vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In questi casi, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al 70%. Se poi nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale, tali da conseguire almeno la media fissata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, allora, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%. Sarà cura dell’ente ENEA, provvedere ai controlli a campione sulle dichiarazioni degli interventi eseguiti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito derivante dall’Ecobonus direttamente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Per maggiori info, leggi bonus condomini 2017.
  • Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta
    pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive spetta una detrazione pari al 50% su 96mila euro di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari
    importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese. A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, la stessa detrazione si applica anche alla zona sismica 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
    Per cui se dai lavori, risulta una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad una classe inferiore di rischil terremoto, la detrazione spetta al 70%. Se invece, i suddetti lavori determinato la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione è pari all’80%. Sismabonus condomini 2017: per una riduzione di 1 classe di rischio spetta uan detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

    Ecobonus 65% 2017 che cos’è e come funziona la detrazione?

    L’Ecobonus 65 2017 è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni. Tale agevolazione, consiste in una detrazioni dall’Irpef se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’Ires se impresa o società, che lo Stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti. Sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica. La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è stata confermata dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2017 al 65% mantenendo fissi i limiti di spesa entro cui spetta l’agevolazione.
    Il tetto spesa Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

    • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
    • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
    • Installazione di pannelli solari 60.000 euro; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.

    A chi spetta detrazione fiscale al 65% 2017?

    La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:

    • Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
    • Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
    • Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
    • Associazioni tra professionisti.
    • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

    Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi. Vedi anche come funziona il bonus condizionatori 2017. Spese e gli interventi di risparmio energetico agevolabili: Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2017. A partire dal 1° luglio 2017 si applicherà la detrazione ordinaria.
    Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?

    • Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
    • Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.
    • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l’acqua. Tetto spesa massima è pari a 60 mila euro.
    • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro.

    Nell’Ecobonus 2016 sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l’installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.
    Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?
    L’Ecobonus 2017 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica. La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società.
    Ma come funziona la detrazione?
    La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.
    Quali documenti servono?

    Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:

    • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
    • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
    • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato. Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica. Documenti Ecobonus 2017 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità: Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.

    Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?

    • Asseverazione del tecnico abilitato.
    • Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
    • Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
    • Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
    • Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
    • Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
    • Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.
Share with your friends:

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.