I sistemi per infissi 3R T.T.—3R WOOD THERMIC —3R 65T.T.—3R WOOD, sviluppati e brevettati dalla  RUSSO ALLUMINIO SRL, rientrano  nelle previsioni della Finanziaria 2007-2010 sulla Certificazione Energetica degli edifici, previsioni che premiano la scelta di prodotti e tecnologie in grado di consentire un notevole risparmio energetico. In questo modo potrete detrarre le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti.

Chi può accedere alla detrazione?

• Sia persone fisiche (contribuenti) sia persone giuridiche (aziende, liberi professionisti) che possiedono l’immobile;
• Parenti e conviventi con il possessore;
• Detentori dell’immobile (affitto, comodato d’uso, nuda proprietà).

In che cosa consistono i benefici fiscali?

• 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione degli infissi più scuri
• Per le aziende sommando 55% + IRES 27.5% e IRAP 3.9% si può arrivare fino al
86.4%
• Ripartita da 5 anni
• Tetti di detrazione da 30.000 a 100.000 €
Quali sono i requisiti degli immobili per ottenere l’agevolazione?
• essere esistenti (iscrizione al catasto e pagamento ICI-IMU)
• essere riscaldati
• non sono ammessi ampliamenti e modifiche all’impianto originario nel caso didemolizione e ricostruzione

 

Requisiti tecnici specifici dell’intervento:

• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti(e non come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

Altre opere agevolabili assicurate le condizioni su esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purchè tale sostituzione avvenga contemporaneamente a quella degli infissi. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore di cui sopra.

Trasmittanza Termica

La trasmittanza termica  Uw è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa. L’unità di misura della trasmittanza termica è il W/K. Essendo l’obiettivo del risparmio energetico quello di minimizzare l dispersione di calore, è necessario che gli elementi costituenti l’involucro edilizio abbiano valore di trasmittanza termica, così da ridurre la quantità di calore disperso.

Le zone climatiche e i limiti di trasmittanza termica Uw d’Italia
In base al DPR 412/93 l’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, denominate con le lettere A,B,C,D,E,F, in funzione del consumo energetico necessario per poter mantenere la temperatura di comfort all’interno dell’edificio che è fissato a 20 °C. Ogni comune appartiene ad una zona climatica, indipendentemente dalla regione di appartenenza. Il parametro utilizzato per  differenziare le sei fasce climatiche, indipendentemente dalla locazione geografica, è il “grado giorno GG”, ossia la somma delle differenze di temperatura nell’arco di un intero anno tra l’interno (assunto convenzionalmente pari a 20°C ) e la temperatura media esterna nell’arco della giornata.
Di seguito si riporta la tabella dei valori limite della trasmittanza  termica dei serramenti, suddivisa per zone climatiche. La zone A necessita di minore quantità di energia, la zona F di maggiore quantità.

Le detrazioni del 55% sono ancora valide fino al 31 dicembre 2012, pertanto affrettati a richiedere un preventivo per la sostituzione dei tuoi vecchi infissi, dal nuovo anno la detrazione fiscale si ridurrà al 50% solo fino al 30 giugno 2013
per poi sparire definitivamente, di seguito puoi leggere uno specchietto informativo sulle scadenze delle detrazioni:
Fino al 31 dicembre 2012:

  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa con aliquota di detrazione al 55%
  • Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione del 50% per un valore massimo di detrazione pari a 96000.00 €

Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:

  •  Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa e diminuzione dell’aliquota di detrazione del 50%
  • Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione al 50% per un valore massimo di detrazione pari a 96000.00 €

Dal 1° luglio 2013:

  •  Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le detrazioni scompaiono
  •  Interventi di ristrutturazione: le detrazioni, stabilizzate, sopravvivono con aliquota al 36% per un valore massimo di detrazione pari a 48000.00€

La RUSSO ALLUMINIO SRL con i suoi prodotti 3R T.T.–3R WOOD—3R WOOD THERMIC–3R65 T.T., è in grado di offrirti prodotti di ottima qualità e ad alte prestazioni termiche, per poter ottenere un doppio risparmio: uno derivante dalla detrazione che potrai ottenere e l’altro sulle bollette del riscaldamento!

 

LE NOVITA INTRODOTTE DAL DL 63/2013
DA GIUGNO 2013 :
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

La legge di  Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato la detrazione fiscale al 65% per un altro anno. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36%, la stessa prevista per le ristrutturazioni. Tali agevolazioni, quindi saranno prorogate per tutto il 2015 e sempre con una detrazione pari rispettivamente al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di aumentare l’efficienza energetica di un edificio esistente sia che si tratti di un’abitazione privata, di un condominio o strumentale alla società, impresa o autonomo esercente arti o professioni.

Tetti di spese previsti nell’agevolazione fiscale
Il tetto spesa Ecobonus 2015, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:
Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro.

A chi spetta detrazione fiscale al 65  2015 efficienza energetica edifici?
La detrazione Ecobonus 65% 2015 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:
Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
Associazioni tra professionisti
Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che ditiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale. Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
 
Per quali spese e interventi spetta l’agevolazione fiscale?
Le spese e gli interventi di risparmio energetico per cui spetta l’agevolazione fiscale della detrazione dell’imposta lorda sul reddito Irpef o IRES pari al 65% è su quelle spese sostenute dal contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, come disposto dalla nuova Legge di Stabilità 2015. Per le spese Ecobonus effettuate fino al 5 giugno 2012
al contribuente spetta una detrazione pari al 55%. A partire dal 1° gennaio 2016 o dal 1° luglio 2017 nel caso di interventi riguardanti interventi sui condomini, si applicherà la detrazione ordinaria.
Quali sono gli interventi di risparmio energetico ammessi all’agevolazione Ecobonus?
1) Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
2) Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.

Calcolo, limiti e come dividere quota detrazione sul 730 e Unico?
L’Ecobonus 2015 come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso  se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.

Quali documenti servono?
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione, ovvero:
1) Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
2) Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
3) Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
Documenti Ecobonus 2015 pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale. Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
Asseverazione del tecnico abilitato.
Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.

La Russo Alluminio s.r.l. con i sistemi brevettati 3R T.T. – 3R WOOD THERMIC 3R 65 T.T. – 3R WOOD, è in grado di offrirti prodotti  di ottima qualità e ad alte prestazioni termiche, per poter ottenere un doppio risparmio: uno derivante dalla detrazione che potrai ottenere e l’altro sulle bollette del riscaldamento!

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